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Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)1
del 20 dicembre 1946 (Stato 1° gennaio 2022)
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
Art. 1
1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti disciplinata in questa prima parte, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
2 Ad eccezione degli articoli 32 e 33 la LPGA non è applicabile alla concessione di sussidi per l’assistenza alle persone anziane (art. 101bis).7