Legge federale
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Art. 64a Competenza per la determinazione e il versamento delle rendite per coniugi 317
La fissazione e il versamento delle rendite per coniugi incombono alla cassa di compensazione che deve versare la rendita del coniuge che per primo raggiunge l’età del pensionamento. È fatto salvo l’articolo 62 capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina la procedura. 317Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). |