Legge federale
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Art. 153d Misure tecniche e organizzative
Le autorità, organizzazioni e persone autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero AVS possono utilizzarlo soltanto se hanno adottato le seguenti misure tecniche e organizzative:
428 Vedi anche la disp. fin. della mod. del 18 dic. 2021 alla fine del presente testo. |