1 I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
2 Il Consiglio federale può escludere da questo calcolo:
a.
i redditi provenienti da un’attività lucrativa esercitata all’estero;
i redditi provenienti da un’attività lucrativa ottenuti dalle donne dopo i 64 anni e dagli uomini dopo i 65 anni, fino a una volta e mezzo l’importo minimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoverso 5.
36Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
37Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).