1 Possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro centrale degli assicurati e al registro centrale delle prestazioni correnti (art. 71 cpv. 4):
a.
l’Ufficio centrale del 2° pilastro, nell’ambito dell’articolo 24d della legge federale del 17 dicembre 1993263 sul libero passaggio;
b.
le casse di compensazione, gli uffici dell’AI e l’ufficio federale competente, per i dati necessari all’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla LAI264;
gli assicuratori contro gli infortuni secondo la legge federale del 20 marzo 1981266 sull’assicurazione contro gli infortuni, per verificare il diritto dei beneficiari di rendite in corso;
l’assicurazione militare, per verificare il diritto dei beneficiari di rendite in corso.
2 Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da raccogliere e i termini di conservazione, l’accesso ai dati, la collaborazione fra utenti, la sicurezza dei dati nonché la partecipazione ai costi da parte degli assicuratori contro gli infortuni e dell’assicurazione militare.268
262 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2749; FF 2000205).
265 Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
267 Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
268 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).