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Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)1
del 20 dicembre 1946 (Stato 1° gennaio 2023)
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
Art. 574. Regolamento della cassa
1 Le associazioni fondatrici stabiliscono il regolamento della cassa. Soltanto esse hanno la competenza di modificarlo. Il regolamento della cassa e le modificazioni dello stesso devono essere sottoposti all’approvazione del Consiglio federale.
2 Il regolamento deve contenere disposizioni su:
a.
la sede della cassa di compensazione;
b.
la composizione e la nomina del comitato direttivo della cassa;
c.
i compiti e le competenze del comitato direttivo della cassa e del gerente della cassa;
d.
l’organizzazione interna della cassa;
e.
la istituzione di agenzie, nonché i compiti e le competenze delle stesse;
f.
le norme relative alla riscossione di contributi per le spese di amministrazione;
g.
la revisione della cassa e il controllo dei datori di lavoro;
la partecipazione, nel caso di più associazioni fondatrici, delle associazioni alla prestazione della garanzia nel senso dell’articolo 55 e l’ordinamento del regresso nei casi in cui sono applicabili l’articolo 78 LPGA297 e l’articolo 70 della presente legge.
296 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178766, 1994 V 897, 1999 3896).