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Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)1
del 20 dicembre 1946 (Stato 1° gennaio 2023)
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
Art. 58Organizzazione 1. Comitato direttivo della cassa
1 L’organo supremo di una cassa di compensazione professionale è il comitato direttivo della cassa.
2 Il comitato direttivo si compone di rappresentanti delle associazioni fondatrici e, all’occorrenza, di rappresentanti delle organizzazioni di impiegati od operai, se ad esse sono affiliati complessivamente almeno il 10 per cento degli impiegati od operai che dipendono dalla cassa di compensazione. Il presidente, nonché la maggioranza dei membri del comitato direttivo sono designati dalle associazioni fondatrici; gli altri membri, in ogni caso un terzo almeno, dalle organizzazioni di impiegati od operai interessate, in proporzione del numero degli impiegati od operai da esse rappresentati e appartenenti alla cassa di compensazione. Possono essere nominati membri del comitato direttivo soltanto cittadini svizzeri, affiliati alla rispettiva cassa di compensazione in qualità di assicurati o di datori di lavoro.
3 La composizione del comitato direttivo delle casse di compensazione professionali paritetiche è stabilita a norma del regolamento delle stesse.
4 Al comitato direttivo incombe:
a.
l’organizzazione interna della cassa;
b.
la nomina del gerente della cassa;
c.
la fissazione dei contributi per le spese di amministrazione;
d.
il disciplinamento delle revisioni della cassa e dei controlli dei datori di lavoro;
e.
l’approvazione del conto d’esercizio e del rapporto annuale. Il regolamento può attribuire altri compiti e competenze al comitato direttivo.