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Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)1
del 20 dicembre 1946 (Stato 1° gennaio 2023)
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
Art. 65Agenzie
1 Le casse di compensazione professionali possono istituire agenzie in singole regioni linguistiche o in Cantoni ove si trova un numero rilevante di datori di lavoro e di persone esercitanti attività lucrativa indipendente, a esse affiliati. Esse sono tenute a istituirne una se, in una regione linguistica o in un Cantone, un numero rilevante di datori di lavoro o di persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, affiliati a esse, ne fa richiesta.
2 Di regola, le casse di compensazione cantonali devono avere un’agenzia in ogni Comune. Qualora le circostanze lo giustifichino, può essere istituita un’agenzia unica per più Comuni.
3 I Governi cantonali possono istituire agenzie della cassa cantonale di compensazione per il personale dell’amministrazione e delle aziende cantonali, nonché per gli impiegati e gli operai dei Comuni.