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Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)1
del 20 dicembre 1946 (Stato 1° gennaio 2023)
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
Art. 68Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoro
1 Ogni cassa di compensazione, comprese le sue agenzie, deve essere sottoposta a revisione periodica. La revisione deve estendersi alla contabilità e alla gestione. Essa deve essere fatta da un ufficio di revisione che soddisfi ai requisiti posti nel capo-verso 3. I Cantoni possono affidare la revisione delle loro casse di compensazione a un idoneo ufficio cantonale di controllo. Il Consiglio federale può far eseguire, se occorre, delle revisioni complementari.
2 Periodicamente si dovrà controllare se i datori di lavoro affiliati alla cassa di compensazione applicano le disposizioni legali. Il controllo deve essere fatto da un ufficio di revisione che soddisfi ai requisiti posti nel capoverso 3, o da un ufficio speciale della cassa di compensazione. Se i controlli dei datori di lavoro non sono eseguiti o sono eseguiti in modo non conforme alle prescrizioni, il Consiglio federale ne ordina l’esecuzione a spese della cassa di compensazione.
3 Gli uffici previsti per le revisioni delle casse e i controlli dei datori di lavoro in conformità dei capoversi 1 e 2, non devono partecipare alla gestione della cassa ne eseguire, per conto delle associazioni fondatrici, altri compiti che le revisioni di cassa e i controlli dei datori di lavoro; essi devono dedicarsi esclusivamente all’attività di revisori e offrire sotto tutti gli aspetti garanzia assoluta di eseguire le revisioni e i controlli in modo ineccepibile e oggettivo.
4 Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolari relative all’ammissione degli uffici di revisione e all’esecuzione delle revisioni delle casse e del controllo dei datori di lavoro.