1 Il Consiglio federale costituisce, in seno all’Amministrazione federale, un Ufficio centrale di compensazione.
1bis L’Ufficio centrale ha il compito di tenere la contabilità dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell’assicurazione per l’invalidità e delle indennità di perdita di guadagno. Tiene conti separati per le tre assicurazioni sociali e stila bilanci e conti economici mensili e annuali.325
2 L’Ufficio centrale regola periodicamente i conti dei contributi riscossi, delle rendite e degli assegni per grandi invalidi326 versati, con le casse di compensazione. Esso sorveglia il regolamento dei conti e può, a questo fine, esaminare sul posto i conti delle casse di compensazione ed esigere documenti giustificativi.
3 L’Ufficio centrale provvede a che le somme provenienti dai saldi dei conti siano rimesse, dalle casse di compensazione, al Fondo di compensazione AVS, oppure che siano da quest’ultimo accreditate alle dette casse. A questo scopo, nonché per la prestazione di anticipi alle casse, esso può emettere direttamente degli assegni sul Fondo di compensazione AVS.
4 L’Ufficio centrale tiene:
- a.
- un registro centrale degli assicurati che contiene i numeri AVS assegnati agli assicurati, i numeri AVS esteri necessari per l’esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale e le casse di compensazione che tengono un conto individuale per un assicurato;
- b.
- un registro centrale delle prestazioni correnti, incluse le indicazioni relative alla concessione di rendite straniere, che contiene le prestazioni in denaro, allo scopo di evitare pagamenti indebiti, agevolare l’adeguamento delle prestazioni e notificare i decessi alle casse di compensazione.327
5 L’Ufficio centrale provvede affinché tutti i conti individuali dell’assicurato siano presi in considerazione nel caso di assegnazione della rendita.328