1 Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d’altri.
2 Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:
- a.
- le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;
- b.
- gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall’uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;
- c.
- le perdite commerciali subite e allibrate;
- d.48
- le elargizioni fatte dal titolare dell’azienda, nel periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale, purché sia escluso che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica;
- e.49
- i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;
- f.50
- l’interesse del capitale proprio impegnato nell’azienda; il tasso d’interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.
Il Consiglio federale può accordare, all’occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo proveniente da un’attività lucrativa indipendente.
3 Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell’azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.51
4 Le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all’articolo 8 della presente legge, all’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 195952 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e all’articolo 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 195253 sulle indennità di perdita di guadagno. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.54
48Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
49Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
50Introdotta dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
51Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
52 RS 831.20
53 RS 834.1
54Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.