Legge federale
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Art. 93bis Informazione della Segreteria di Stato della migrazione 365
1L’Ufficio centrale di compensazione confronta periodicamente i numeri AVS delle persone dei settori dell’asilo e degli stranieri comunicatigli dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per le quali i Cantoni ricevono indennizzi a titolo forfettario con le registrazioni nei conti individuali notificategli dalle casse di compensazione. 2Se constata che una persona notificata ha realizzato un reddito da attività lucrativa, l’Ufficio centrale di compensazione lo comunica d’ufficio alla SEM per la verifica degli indennizzi versati a titolo forfettario e il conteggio corretto del contributo speciale. 3La Confederazione versa un contributo forfettario per indennizzare proporzionalmente le spese sostenute dall’Ufficio centrale di compensazione e dalle casse di compensazione per il confronto, la trasmissione e la gestione dei dati. 365 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 20163101; FF 2014 6917). |