Legge federale
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Art. 95 Assunzione delle spese e tasse postali 367
1 Il Fondo di compensazione AVS rimborsa alla Confederazione le spese:
1bis Il Fondo di compensazione AVS rimborsa inoltre alla Confederazione le altre spese derivanti dallo svolgimento dei compiti di vigilanza, dall’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e da un’informazione generale degli assicurati in merito ai contributi e alle prestazioni.370 Dopo aver consultato il consiglio d’amministrazione del Fondo di compensazione AVS, il Consiglio federale fissa l’importo che può essere utilizzato per l’informazione degli assicurati.371 1ter Il Fondo di compensazione AVS assume anche le spese sostenute dalla Confederazione per effettuare o far effettuare studi scientifici sull’attuazione e sugli effetti della presente legge al fine di migliorare il funzionamento dell’assicurazione.372 1quater Su richiesta dell’ufficio federale competente, il Fondo di compensazione AVS assume le spese per lo sviluppo di applicazioni informatiche che comportino agevolazioni sia per le casse di compensazione sia per gli assicurati e i datori di lavoro.373 2 Il Fondo di compensazione AVS assume le tasse postali derivanti dall’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.374 Esse devono essere rifuse in una cifra globale all’amministrazione postale. Il Consiglio federale emanerà le disposizioni particolari delimitanti l’affrancatura in blocco. 3 Le spese derivanti all’Ufficio centrale di compensazione dall’applicazione della legge federale del 20 giugno 1952375 sugli assegni familiari nell’agricoltura e le spese per l’affrancatura in blocco sono coperte in conformità degli articoli 18 capoverso 4 e 19 di tale legge.376 367Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449). 368 Per. introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303). 369Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). 370 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 20164135). 371Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). 372 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497). 373 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497). 374 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497). 376Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). |