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Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti1 (LAVS)2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
2 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
Art. 12Datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi
1 È considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l’articolo 5 capoverso 2.
2 Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d’impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato.66
3 Sono fatte salve le convenzioni internazionali e le consuetudini stabilite dal diritto internazionale concernenti:
a.
l’assoggettamento all’obbligo di pagare i contributi dei datori di lavoro che non hanno uno stabilimento d’impresa in Svizzera;
b.
l’esenzione dall’obbligo di pagare i contributi dei datori di lavoro che hanno uno stabilimento d’impresa in Svizzera.67
66Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
67 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).