1 I cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell’AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all’assicurazione facoltativa.24
2 Gli assicurati possono disdire l’assicurazione facoltativa.
3 Gli assicurati sono esclusi dall’assicurazione facoltativa se non forniscono le informazioni richieste o non pagano i contributi nel termine prescritto.
4 I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa sono pari all’8,7 per cento del reddito determinante. Il contributo minimo è comunque di 844 franchi25 all’anno.26
5 Gli assicurati senza attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 844 franchi27 all’anno. Il contributo massimo corrisponde a 25 volte il contributo minimo.28
6 Il Consiglio federale emana disposizioni completive sull’assicurazione facoltativa, disciplina segnatamente il termine e le modalità di adesione, di recesso e di esclusione. Disciplina inoltre la determinazione e la riscossione dei contributi, nonché la concessione delle prestazioni. Può adeguare alle particolarità dell’assicurazione facoltativa la durata dell’obbligo di pagare i contributi, come pure il calcolo e il computo dei contributi.
23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).
24Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell’AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685; FF 2001 4435).
25 Nuovo importo giusta l’art. 2 cpv. 2 dell’O 23 del 12 ott. 2022 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 604).
26 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 23952413; FF 2018 2079).
27 Nuovo importo giusta l’art. 2 cpv. 2 dell’O 23 del 12 ott. 2022 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 604).
28 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 23952413; FF 2018 2079).