Legge federale
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Art. 21 Età di riferimento e rendita di vecchiaia 108
1 Le persone che hanno compiuto i 65 anni (età di riferimento) hanno diritto a una rendita di vecchiaia senza riduzioni né supplementi. 2 Il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell’età di riferimento. Si estingue con la morte dell’avente diritto. 108Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179). |