Legge federale
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Art. 49a Sistemi d’informazione e requisiti 242
1 Gli organi esecutivi gestiscono sistemi d’informazione che consentono lo scambio elettronico di informazioni e il trattamento di dati. 2 Essi provvedono affinché siano garantite in qualsiasi momento la stabilità e l’adattabilità necessarie dei loro sistemi d’informazione nonché la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati. 3 Le organizzazioni specializzate degli organi esecutivi elaborano norme per l’adempimento dei requisiti di cui all’articolo 72a capoverso 2 lettera b. 242 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). |