1 Gli organi esecutivi gestiscono sistemi d’informazione che consentono lo scambio elettronico di informazioni e il trattamento di dati.
2 Essi provvedono affinché siano garantite in qualsiasi momento la stabilità e l’adattabilità necessarie dei loro sistemi d’informazione nonché la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati.
3 Le organizzazioni specializzate degli organi esecutivi elaborano norme per l’adempimento dei requisiti di cui all’articolo 72a capoverso 2 lettera b.
242 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).