Legge federale
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Art. 49b Sistemi d’informazione per l’esecuzione di convenzioni internazionali 243244
Il Consiglio federale può prescrivere agli organi esecutivi l’utilizzo di sistemi d’informazione sviluppati, previa consultazione degli organi interessati, per l’adempimento dei compiti previsti dall’allegato II dell’Accordo del 21 giugno 1999245 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e da altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale. 243 Originario art. 49a. Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2749; FF 2000205). Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 5 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 20175939). 244 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). |