Legge federale
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Art. 49c Registro delle prestazioni in denaro correnti 246
1 L’Ufficio centrale di compensazione di cui all’articolo 71 tiene un registro centrale delle prestazioni in denaro correnti, contenente anche le informazioni disponibili relative alla concessione di prestazioni estere, allo scopo di:
2 Vi registra:
3 L’Ufficio centrale di compensazione notifica i decessi e i cambiamenti di stato civile alle casse di compensazione e mette a disposizione degli organi di cui all’articolo 50b capoverso 1 i dati necessari. 246 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). |