Legge federale
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Art. 49d Registro degli assicurati 247
1 L’Ufficio centrale di compensazione tiene un registro centrale degli assicurati allo scopo di:
2 Vi registra:
3 L’Ufficio centrale di compensazione mette a disposizione degli organi di cui agli articoli 50b capoverso 1 e 153c capoverso 1 i dati necessari. 247 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). |