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Legge federale
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti1
(LAVS)2

1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).

2 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 6 2. Contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi 44

1 Gli as­si­cu­ra­ti il cui da­to­re di la­vo­ro non è te­nu­to a pa­ga­re con­tri­bu­ti ver­sa­no con­tri­bu­ti pa­ri all’8,7 per cen­to del sa­la­rio de­ter­mi­nan­te.

2 I con­tri­bu­ti de­gli as­si­cu­ra­ti il cui da­to­re di la­vo­ro non è te­nu­to a pa­ga­re con­tri­bu­ti pos­so­no es­se­re ri­scos­si, d’in­te­sa con lo stes­so, se­con­do il me­to­do pre­vi­sto dall’ar­ti­co­lo 14 ca­po­ver­so 1. In si­mi­li ca­si, il tas­so del con­tri­bu­to è del 4,35 per cen­to del sa­la­rio de­ter­mi­nan­te, tan­to per il da­to­re di la­vo­ro quan­to per l’as­si­cu­ra­to.

44Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I 5 del­la LF del 28 set. 2018 con­cer­nen­te la ri­for­ma fi­sca­le e il fi­nan­zia­men­to dell’AVS, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 23952413; FF 2018 2079).