Legge federale
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Art. 60 Scioglimento
1 La decisione di scioglimento di una cassa professionale di compensazione deve essere presa dall’organo competente a modificare gli statuti, con la maggioranza di tre quarti dei voti emessi, deve risultare da atto pubblico e essere notificata immediatamente al Consiglio federale, il quale fissa la data dello scioglimento. 1bis Le casse di compensazione professionali costituiscono riserve in grado di coprire i costi derivanti da uno scioglimento.316 1ter Se una cassa di compensazione professionale è sciolta, il Consiglio federale può imporre a una o più altre casse di compensazione professionali di rilevare tutti o parte degli assicurati e dei beneficiari di rendite, nel caso in cui non sia possibile trovare un’altra soluzione. La cassa rilevataria è adeguatamente indennizzata a tal fine. L’indennità è a carico della cassa sciolta e, sussidiariamente, delle sue associazioni fondatrici.317 2 Se una delle condizioni indicate negli articoli 53 e 55 non è adempiuta durevolmente o se gli organi di una cassa di compensazione violano in modo grave e ripetutamente loro doveri, il Consiglio federale scioglie la cassa di compensazione. Le casse di compensazione costituite anteriormente al 1° gennaio 1973 sono sciolte per mancato adempimento della condizione relativa ai contributi, soltanto se incassano contributi per un ammontare inferiore a 1 milione di franchi l’anno. L’importo limite applicabile alle casse di compensazione costituite tra il 1° gennaio 1973 e l’entrata in vigore della presente disposizione è di 10 milioni di franchi.318 3 Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate relative alle riserve e al loro ammontare nonché allo scioglimento delle casse di compensazione professionali.319 316 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). 317 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). 318Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). 319 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). |