Legge federale
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Art. 63a Delega di altri compiti alle casse di compensazione 340
1 La Confederazione e, con l’approvazione del Consiglio federale, i Cantoni e le associazioni fondatrici possono delegare alle casse di compensazione altri compiti. L’approvazione può essere vincolata a condizioni e oneri. 2 La delega di compiti non deve pregiudicare la regolare applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. 3 Chi delega compiti garantisce che i costi derivanti alle casse di compensazione dall’adempimento di tali compiti siano interamente coperti. 4 Per l’esecuzione dei compiti delegati dalla Confederazione, le casse di compensazione sono vincolate esclusivamente alle istruzioni dell’autorità di vigilanza di cui all’articolo 72. 340 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). |