Legge federale
|
Art. 63b Delega di compiti delle casse a terzi 341
1 Le casse di compensazione possono, con l’approvazione del Consiglio federale, delegare a terzi determinati compiti secondo gli articoli 63 capoverso 1 e 63a capoverso 1. L’approvazione può essere vincolata a condizioni e oneri. 2 I terzi incaricati e il loro personale sono tenuti a rispettare le prescrizioni della presente legge, in particolare le disposizioni relative al trattamento e alla comunicazione di dati. Essi sottostanno all’obbligo del segreto secondo l’articolo 33 LPGA342 per i compiti delle casse da essi svolti. 3 La responsabilità di cui all’articolo 78 LPGA e all’articolo 70 della presente legge per i compiti delle casse che vengono svolti da terzi resta alle associazioni fondatrici o ai Cantoni. 341 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). |