Legge federale
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Art. 71 Costituzione e compiti
1 Il Consiglio federale costituisce, in seno all’Amministrazione federale, un Ufficio centrale di compensazione. 1bis L’Ufficio centrale ha il compito di tenere la contabilità dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell’assicurazione per l’invalidità e delle indennità di perdita di guadagno. Tiene conti separati per le tre assicurazioni sociali e stila bilanci e conti economici mensili e annuali.370 2 L’Ufficio centrale regola periodicamente i conti dei contributi riscossi, delle rendite e degli assegni per grandi invalidi371 versati, con le casse di compensazione. Esso sorveglia il regolamento dei conti e può, a questo fine, esaminare sul posto i conti delle casse di compensazione ed esigere documenti giustificativi. 3 L’Ufficio centrale provvede a che le somme provenienti dai saldi dei conti siano rimesse, dalle casse di compensazione, al Fondo di compensazione AVS, oppure che siano da quest’ultimo accreditate alle dette casse. A questo scopo, nonché per la prestazione di anticipi alle casse, esso può emettere direttamente degli assegni sul Fondo di compensazione AVS. 4 L’Ufficio centrale è responsabile della gestione e dell’ulteriore sviluppo del registro delle prestazioni in denaro correnti (art. 49c) e del registro degli assicurati (art. 49d).372 4bis Su domanda, e in collaborazione con le organizzazioni specializzate degli organi esecutivi competenti per l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l’assicurazione per l’invalidità, le indennità di perdita di guadagno e gli assegni familiari nell’agricoltura, l’Ufficio centrale può sviluppare e gestire un sistema d’informazione che consente agli assicurati di trasmettere dati agli organi esecutivi e a questi ultimi di scambiarsi dati tra loro.373 5 L’Ufficio centrale provvede affinché tutti i conti individuali dell’assicurato siano presi in considerazione nel caso di assegnazione della rendita.374 6 L’Ufficio centrale completa le richieste di informazioni trasmessegli dall’Ufficio centrale del 2° pilastro secondo l’articolo 58a della legge federale del 25 giugno 1982375 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) e risponde alle medesime.376 370 Introdotto dall’all. n. II 4 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255). 371Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). 372 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). 373 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). 374 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2749; FF 2000205). 376 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). |