Legge federale
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Art. 103 Contributo della Confederazione 441
Il contributo della Confederazione ammonta al 20,2 per cento delle uscite annue dell’assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all’assegno per grandi invalidi secondo l’articolo 102 capoverso 2. 441Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179). |