Legge federale
|
Art. 14bis Supplementi 80
1 Se il datore di lavoro impiega lavoratori senza conteggiarne i salari con la cassa di compensazione, quest’ultima gli infligge un supplemento del 50 per cento sui contributi dovuti. In caso di recidiva, la cassa di compensazione aumenta il supplemento sino al 100 per cento al massimo dei contributi dovuti. I supplementi non possono essere dedotti dal salario del lavoratore. 2 La riscossione di supplementi presuppone che il datore di lavoro sia stato condannato per un delitto o una contravvenzione secondo gli articoli 87 e 88. 3 La cassa di compensazione versa i supplementi al Fondo di compensazione AVS81. Il Consiglio federale stabilisce la quota che le casse di compensazione possono trattenere a copertura delle loro spese. 80 Introdotto dall’all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243). 81 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497). BGE
135 V 172 (8C_366/2008) from 1. April 2009
Regeste: a Art. 3 Abs. 2 und Art. 17 Abs. 2 lit. k FamZG; § 18 des Gesetzes des Kantons Luzern vom 8. September 2008 über die Familienzulagen (FamZG/LU); Lastenausgleich. Die Beiträge, welche gestützt auf Art. 11 ff. FamZG erhoben werden, dürfen nicht dazu dienen, auf kantonalem Recht beruhende Familienzulagen für (nichtlandwirtschaftliche) Selbstständigerwerbende im Rahmen eines allfälligen Lastenausgleichs nach Art. 17 Abs. 2 lit. k FamZG mitzufinanzieren (E. 6). |