Legge federale
|
Art. 153g Comunicazione del numero AVS nell’ambito dell’esecuzione del diritto cantonale o comunale
Le autorità, organizzazioni e persone che utilizzano sistematicamente il numero AVS nell’ambito dell’esecuzione del diritto cantonale o comunale sono autorizzate a comunicare il numero AVS se non vi si oppongono interessi manifestamente degni di protezione della persona interessata e:
|