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Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti1 (LAVS)2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
2 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
Art. 20Esecuzione forzata e compensazione delle rendite 101102
1 Il diritto alla rendita non è soggetto a esecuzione forzata.103
2 Possono essere compensati con prestazioni scadute:
a.
i crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI104, dalla legge federale del 25 settembre 1952105 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952106 sugli assegni familiari nell’agricoltura;
b.
i crediti per la restituzione di prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
c.
i crediti per la restituzione di rendite e indennità giornaliere dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assicurazione contro le malattie.107
101Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 277; FF 1963 1209).
102 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178766, 1994 V 897, 1999 3896).
103 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178766, 1994 V 897, 1999 3896).