1 Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli.
2 Sono equiparati ai figli di vedove o vedovi:
a.
i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l’articolo 25 capoverso 3;
b.
gli affiliati, giusta l’articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati.
3 Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l’adozione.
4 Il diritto si estingue:
a.
con il passaggio a nuove nozze;
b.
con la morte della vedova o del vedovo.
5 Il diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
119Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) alla fine del presente testo.