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Legge federale
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti1
(LAVS)2

1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).

2 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 24a Coniugi divorziati 121

1 Il co­niu­ge di­vor­zia­to è pa­ri­fi­ca­to al­la per­so­na ve­do­va se:

a.
ha uno o più fi­gli e il ma­tri­mo­nio è du­ra­to al­me­no die­ci an­ni;
b.
il ma­tri­mo­nio è du­ra­to al­me­no die­ci an­ni e il di­vor­zio è in­ter­ve­nu­to do­po che il co­niu­ge di­vor­zia­to ha com­piu­to i 45 an­ni;
c.
il fi­glio più gio­va­ne ha com­piu­to i 18 an­ni do­po che il co­niu­ge di­vor­zia­to ha com­piu­to i 45 an­ni.

2 Se il co­niu­ge di­vor­zia­to non sod­di­sfa al­me­no una del­le con­di­zio­ni del ca­po­ver­so 1, il di­rit­to a una ren­di­ta ve­do­vi­le sus­si­ste sol­tan­to e fin­tan­to­ché ha fi­gli di me­no di 18 an­ni.

121Ve­di an­che le di­sp. fin del­la mod. del 7 ott. 1994 (10a re­vi­sio­ne dell’AVS) al­la fi­ne del pre­sen­te te­sto.