1 Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un’attività lucrativa.30
1bis Per gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa l’obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni. Esso dura sino alla fine del mese in cui raggiungono l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1.31
2 Non sono tenuti a pagare i contributi:
- a.32
- gli adolescenti che esercitano un’attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 17 anni;
- [tab]
- b. e c.33 …
- d.34
- i membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui, fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 20 anni, se non ricevono un salario in contanti;
- e.35
- …
3 Si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo:
- a.
- i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un’attività lucrativa;
- b.
- gli assicurati che lavorano nell’azienda del proprio coniuge, se non riscuotono alcun salario in contanti.36
4 Il capoverso 3 si applica anche agli anni civili in cui:
- a.
- il matrimonio è contratto o sciolto;
- b.
- il coniuge che esercita un’attività lucrativa riceve o rinvia una rendita di vecchiaia.37
30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).
31 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).
32Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1956, in vigore dal 1° gen. 1957 (RU 1957 275).
33Abrogate dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
34Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
35Abrogata dal n. I della LF del 30 set. 1953, con effetto dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449).
36Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
37 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).