Legge federale
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Art. 40a Riduzione della rendita di vecchiaia in caso di riscossione anticipata
1 La rendita di vecchiaia anticipata è ridotta del controvalore attuariale della prestazione anticipata. 2 Il Consiglio federale stabilisce in modo uniforme le aliquote di riduzione in base a principi attuariali e definisce la procedura. Riesamina le aliquote di riduzione almeno ogni dieci anni. 3 Se il reddito annuo medio determinante è inferiore o uguale all’importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l’articolo 34 moltiplicato per quattro, le aliquote di riduzione sono ridotte del 40 per cento. |