Legge federale
|
Art. 40b Combinazione di riscossione anticipata e riscossione differita della rendita di vecchiaia
1 Chi anticipa la riscossione di una percentuale della rendita di vecchiaia può differire la riscossione della percentuale restante al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento. 2 La percentuale di rendita differita non può più essere ridotta se la percentuale di rendita anticipata è già stata aumentata una volta durante il periodo di riscossione anticipata. |