Legge federale
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Art. 43ter Contributo per l’assistenza 222
Chi, sino alla fine del mese in cui raggiunge l’età di riferimento o sino al momento in cui anticipa la riscossione della totalità della rendita, ha beneficiato di un contributo per l’assistenza dell’assicurazione per l’invalidità continua a ricevere un contributo d’importo pari al massimo a quello ricevuto fino ad allora. Al diritto al contributo per l’assistenza e alla sua entità si applicano per analogia gli articoli 42quater–42octies LAI223. 222Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure (RU 2011 5659; FF 2010 1603). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179). |