Legge federale
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Art. 50c Numero AVS 284
1 Il numero AVS è assegnato a ogni persona che:
2 Il numero AVS è inoltre assegnato a una persona se risulta necessario:286
3 Il numero AVS non deve essere composto in modo tale da permettere di risalire alla persona cui esso è assegnato. 284 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471). 286 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043). 287 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043). |