nei rapporti con un servizio o un’istituzione che ha il diritto di utilizzarlo sistematicamente al di fuori dell’AVS.
3 Il numero AVS non deve essere composto in modo tale da permettere di risalire alla persona cui esso è assegnato.
284 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
286 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043).
287 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043).