Legge federale
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Art. 51 Compiti
1 I datori di lavoro devono prelevare i contributi del dipendente su ogni salario ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2.289 3 I datori di lavoro devono verificare, in base ai documenti ufficiali d’identità, le indicazioni date dai dipendenti nella domanda per ottenere il certificato di assicurazione. Essi sono tenuti a regolare periodicamente, con le casse di compensazione, alle quali sono affiliati, il conto dei contributi riscossi sui salari, di quelli dovuti da essi e delle rendite e degli assegni per grandi invalidi versati, e a dare le indicazioni necessarie per la tenuta dei conti individuali dei dipendenti.292 4 Il Consiglio federale può assegnare ai datori di lavoro altri compiti relativi alla riscossione dei contributi o al pagamento delle rendite. 289Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). 290Abrogato dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1) 291Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) alla fine del presente testo. 292Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729). |