Legge federale
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Art. 68 Requisiti relativi all’ufficio di revisione e al capo revisore 358
1 Ogni cassa di compensazione, comprese le sue agenzie, è sottoposta a revisione da parte di un’impresa di revisione abilitata a esercitare la funzione di perito revisore secondo la legge del 16 dicembre 2005359 sui revisori (LSR). 2 Possono esercitare la funzione di capo revisore le persone fisiche abilitate a esercitare la funzione di perito revisore secondo la LSR. 3 All’indipendenza dell’ufficio di revisione si applica per analogia l’articolo 728 del Codice delle obbligazioni360, fatta eccezione per i capoversi 2 numero 2 e 6 relativamente alle società da verificare (prima parte del periodo). Il Consiglio federale può definire ulteriori criteri riguardanti l’incompatibilità con il mandato di verifica dell’ufficio di revisione. 4 Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate sui requisiti relativi all’ufficio di revisione e al capo revisore in aggiunta alle condizioni di abilitazione di cui ai capoversi 1 e 2. 5 Se una cassa di compensazione fa parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali, l’ufficio di revisione di quest’ultimo deve adempiere le condizioni di cui ai capoversi 1–4 ed eseguire anche la revisione della cassa di compensazione. 358 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). |
