Legge federale
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Art. 68a Compiti dell’ufficio di revisione 361
1 L’ufficio di revisione verifica se il conto d’esercizio è stato allestito conformemente all’articolo 67. 2 Verifica inoltre se:
3 L’ufficio di revisione presenta un rapporto sulla revisione all’autorità di vigilanza, conformemente alle istruzioni di quest’ultima. Se la cassa di compensazione fa parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali, l’ufficio di revisione presenta all’autorità di vigilanza anche il rapporto sulla revisione dell’istituto delle assicurazioni sociali. 4 L’ufficio di revisione notifica senza indugio all’autorità di vigilanza l’eventuale constatazione di reati, gravi irregolarità o violazioni dei principi di un’attività irreprensibile. 5 Il Consiglio federale può incaricare l’autorità di vigilanza di emanare prescrizioni particolareggiate relative all’esecuzione delle revisioni. Le casse di compensazione sono sentite in merito a queste prescrizioni. 361 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). |