1 La cassa di compensazione controlla periodicamente se i datori di lavoro che le sono affiliati si attengono alle disposizioni legali. Essa può far eseguire il controllo da:
a.
un’impresa di revisione e un capo revisore che adempiono i requisiti di cui all’articolo 68;
b.
un servizio speciale della cassa di compensazione o un’organizzazione specializzata delle casse di compensazione;
c.
un assicuratore o un organo esecutivo di un’assicurazione sociale secondo la LPGA363.
2 Gli organi incaricati di svolgere il controllo dei datori di lavoro presentano alla cassa di compensazione un rapporto in merito.
3 Essi notificano senza indugio alla cassa di compensazione l’eventuale constatazione di reati o gravi irregolarità.
4 Il Consiglio federale può incaricare l’autorità di vigilanza di emanare prescrizioni particolareggiate relative al controllo dei datori di lavoro.
362 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).