Legge federale
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Art. 7 3. Salari complessivi 45
Il Consiglio federale può stabilire salari complessivi per i familiari che lavorano nell’azienda agricola di famiglia. 45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497). |