Art. 72b Provvedimenti dell’autorità di vigilanza 381
L’autorità di vigilanza può: - a.
- esigere che le casse di compensazione le forniscano tutte le informazioni o i documenti necessari per la sua attività di vigilanza;
- b.
- stabilire obiettivi per una cassa di compensazione in casi specifici;
- c.
- impartire istruzioni a una cassa di compensazione in casi specifici;
- d.
- ordinare un controllo dei datori di lavoro a spese della cassa di compensazione;
- e.
- eseguire una revisione complementare oppure ordinarne una a spese della cassa di compensazione;
- f.
- esigere dal competente organo di nomina che i responsabili di cui all’articolo 66a che non offrono la garanzia di un’attività irreprensibile siano revocati dalla loro funzione;
- g.
- esigere dal competente organo di nomina che il gerente, il suo supplente e le altre persone cui sono affidati compiti di direzione siano avvertiti, ammoniti o, nei casi di mancanza grave ai propri doveri, revocati dalla loro funzione, qualora non adempiano i loro obblighi in conformità delle prescrizioni;
- h.
- nei casi di grave e ripetuta inosservanza delle prescrizioni legali, affidare l’amministrazione della cassa di compensazione a un commissario;
- i.
- in casi motivati, esigere dal competente organo di nomina la revoca dell’ufficio di revisione dalla sua funzione;
- j.
- sospendere il versamento di eventuali sussidi prelevati dal Fondo di compensazione AVS.
381 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
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