Legge federale
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Art. 73 Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità 382
1 Il Consiglio federale nomina una commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità383, nella quale devono essere rappresentati in adeguata proporzione gli assicurati, le associazioni economiche svizzere, gli istituti di assicurazione …384, la Confederazione e i Cantoni. La Commissione può istituire delle sottocommissioni per la trattazione di questioni speciali. 2 La Commissione, oltre ai compiti indicati espressamente nella presente legge, dà parere al Consiglio federale sulle questioni relative all’applicazione e all’ulteriore sviluppo dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio federale può assegnarle altri compiti. Essa ha il diritto di fare, di propria iniziativa, proposte al Consiglio federale.385 382Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). 383Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). 384Abrogato dall’all. n. 5 della LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, con effetto dal 1° gen. 1985 (RU 1983 797; FF 1976 I 113). 385Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). |