Legge federale
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Art. 90 Notificazione delle sentenze e delle dichiarazioni di non doversi procedere 407
Le sentenze e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate immediatamente nel loro testo integrale alla cassa di compensazione che ha denunciato il reato. 407 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497). |