Legge federale
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Art. 95 Rimborso e assunzione delle spese 416
1 Il Fondo di compensazione AVS rimborsa alla Confederazione:
2 Nel quadro del capoverso 1 lettera a, il Fondo di compensazione AVS rimborsa all’Ufficio centrale di compensazione le spese derivanti dalla gestione e dall’ulteriore sviluppo del registro delle prestazioni in denaro correnti, del registro degli assicurati nonché del sistema d’informazione di cui all’articolo 71 capoverso 4bis. 3 Il Fondo di compensazione AVS assume:
4 Il Consiglio federale emana disposizioni sull’entità delle spese assunte dal Fondo di compensazione AVS e fissa l’importo che può essere utilizzato per l’informazione generale degli assicurati. 416Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). |