1 Il Fondo di compensazione AVS rimborsa alla Confederazione:
a.
le spese dell’Ufficio centrale di compensazione;
b.
le spese della cassa di compensazione indicata nell’articolo 62 capoverso 2 risultanti dall’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; le spese risultanti dall’applicazione dell’assicurazione facoltativa sono rimborsate soltanto fino a concorrenza dell’ammontare non coperto dai contributi per le spese di amministrazione;
c.
le spese da essa sostenute per lo svolgimento dei compiti di vigilanza, l’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e un’informazione generale degli assicurati in merito ai contributi e alle prestazioni;
d.
le spese da essa sostenute per effettuare o far effettuare studi scientifici sull’attuazione e sugli effetti della presente legge al fine di migliorare il funzionamento dell’assicurazione; e
e.
le spese di esecuzione e di vigilanza da essa sostenute per la concessione dei sussidi di cui all’articolo 101bis.
2 Nel quadro del capoverso 1 lettera a, il Fondo di compensazione AVS rimborsa all’Ufficio centrale di compensazione le spese derivanti dalla gestione e dall’ulteriore sviluppo del registro delle prestazioni in denaro correnti, del registro degli assicurati nonché del sistema d’informazione di cui all’articolo 71 capoverso 4bis.
3 Il Fondo di compensazione AVS assume:
a.
le spese per lo sviluppo e la gestione di sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale, a condizione che essi comportino agevolazioni per le casse di compensazione, gli assicurati o i datori di lavoro;
b.
le tasse postali comprovate derivanti dall’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
4 Il Consiglio federale emana disposizioni sull’entità delle spese assunte dal Fondo di compensazione AVS e fissa l’importo che può essere utilizzato per l’informazione generale degli assicurati.
416Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).