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Art. 37i Attivazione della garanzia dei depositi
1Se ha ordinato una misura di protezione ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 lettere e–h o il fallimento ai sensi dell’articolo 33, la FINMA ne dà comunicazione al responsabile della garanzia dei depositi e lo informa sul fabbisogno di prestazioni per il pagamento dei depositi garantiti. 2Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, il responsabile della garanzia dei depositi mette l’importo corrispondente a disposizione dell’incaricato dell’inchiesta, dell’incaricato del risanamento o del liquidatore del fallimento indicato nella decisione della FINMA. 3In caso di misura di protezione, la FINMA può differire la comunicazione finché:
4Il termine di cui al capoverso 2 è interrotto se e finché la misura di protezione ordinata o il fallimento non sono esecutivi. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513). |