Legge federale
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Art. 1b Promovimento dell’innovazione 8
1 Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia alle persone che operano soprattutto nel settore finanziario e:
2 Il Consiglio federale può adeguare l’importo di cui al capoverso 1 tenendo conto della competitività e del potenziale di innovazione della piazza finanziaria svizzera. 3 Le persone di cui al capoverso 1 devono in particolare:
4 Sono fatte salve le seguenti disposizioni:
5 In casi particolari la FINMA può dichiarare applicabili i capoversi 1–4 anche alle persone che accettano a titolo professionale depositi del pubblico per un importo superiore a 100 milioni di franchi, o si prestano pubblicamente per tale scopo, e non investono tali depositi né corrispondono interessi sugli stessi, sempre che la protezione dei clienti sia garantita mediante misure particolari. 6 Se il valore soglia di 100 milioni di franchi è superato, ciò va notificato alla FINMA entro 10 giorni; entro 90 giorni va presentata una domanda di autorizzazione secondo l’articolo 1a. È fatto salvo il capoverso 5. 8 Introdotto dall’all. n. II 14 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5247; FF 2015 7293). 9 Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221). 10 RS 220 11 RS 221.302 12 RS 956.1 13 Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221). |